Governance nel Settore dei PF

La Confederazione ottempera al mandato costituzionale circa la gestione dei politecnici federali attraverso la Legge sui PF, che fissa anche le basi giuridiche per la gestione degli istituti di ricerca del Settore dei PF.

La Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) definisce la posizione, la struttura e le funzioni del Settore dei PF. La regolamentazione aperta che contraddistingue la legge è un presupposto fondamentale per consentire ai due politecnici federali e ai quattro istituti di ricerca che compongono il Settore dei PF di mantenersi al passo con lo sviluppo tecnologico e scientifico e di tenere testa alla concorrenza internazionale. Nel quadro della legge, il Settore dei PF organizza le proprie attività autonomamente ed è aggregato amministrativamente al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il Consiglio dei PF è l’organo direttivo strategico del Settore dei PF.

Funzioni e direzione

Conformemente a quanto sancito dal mandato di base delle istituzioni del Settore dei PF (art. 2 della Legge sui PF), i due politecnici federali e i quattro istituti di ricerca devono:

  • formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente,
  • dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche,
  • incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche,
  • fornire servizi di carattere scientifico e tecnico,
  • curare le pubbliche relazioni e valorizzare i risultati delle loro ricerche.
 

Nell’adempimento delle proprie funzioni, le istituzioni del Settore dei PF si orientano allo standard riconosciuto internazionalmente, tengono conto delle esigenze della Svizzera e promuovono la collaborazione internazionale.

Obiettivi strategici e budget globale

La Legge sui PF regolamenta l’autonomia del Settore dei PF e delle istituzioni che ne fanno parte, prevedendo una separazione tra direzione politica, strategica e operativa. Le autorità politiche stabiliscono il livello delle prestazioni e i parametri di riferimento sul piano finanziario, mentre il Settore dei PF, in quanto fornitore delle prestazioni, è responsabile dell’attuazione di quanto stabilito. Il Settore dei PF è inoltre sottoposto all’alta vigilanza parlamentare.

La direzione politica compete al Parlamento federale e al Consiglio federale che gestiscono il Settore dei PF sulla base di un limite di spesa quadriennale, i relativi obiettivi strategici (fino al 2016: mandato di prestazioni) del Consiglio federale, nonché lo stanziamento annuale del credito. Il limite di spesa è parte del Messaggio del Consiglio federale sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (Messaggio ERI). Lo stanziamento annuale del credito da parte del Parlamento tiene conto delle prestazioni fornite dal Settore dei PF. Per quanto riguarda le informazioni sulla tenuta dei conti e sul grado di adempimento del mandato, il rendiconto del Consiglio dei PF riveste un ruolo fondamentale: il rapporto annuale spiega come è stato impiegato il contributo finanziario annuo della Confederazione; il rapporto di autovalutazione, redatto a metà di ciascun periodo di prestazioni, riferisce in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del Consiglio federale per il Settore dei PF. Il rapporto di autovalutazione del Consiglio dei PF è una delle basi per la valutazione esterna (peer review) del Settore dei PF disposta dal DEFR, nella quale alcuni esperti esterni analizzano il modo in cui il Settore dei PF adempie agli obiettivi strategici. Il DEFR, unitamente alla proposta relativa al limite di spesa per il nuovo periodo di prestazioni, presenta al Parlamento un rapporto intermedio sul grado di realizzazione degli obiettivi (art. 34a della Legge sui PF).

La direzione strategica del Settore dei PF compete al Consiglio dei PF. La direzione operativa all’interno del settore è affidata ai due PF e ai quattro istituti di ricerca, che si assumono tutte le responsabilità non assegnate dalla Legge sui PF al Consiglio dei PF. La direzione esecutiva delle istituzioni che compongono il Settore dei PF è demandata ai membri delle direzioni dei due PF e dei quattro istituti di ricerca.